Obbligo vaccinale alla Swiss: il Tribunale federale dà ragione alla compagnia. ABF Schweiz: «Un precedente pericoloso per tutti i lavoratori.»

ABF Schweiz critica due sentenze del Tribunale federale, del 27 maggio e del 30 giugno 2026, che hanno dato ragione a Swiss nelle controversie con due assistenti di volo licenziate dopo essersi opposte all’obbligo aziendale di vaccinazione contro la Covid-19. Secondo ABF Schweiz, le decisioni compromettono il diritto all’integrità fisica e costituiscono un precedente pericoloso, potenzialmente rilevante per tutti i lavoratori in Svizzera.

Nel 2021 Swiss aveva imposto a circa 1’300 piloti e 3’500 assistenti di volo una doppia vaccinazione entro il 1° dicembre, pena il licenziamento. La questione sottoposta ai tribunali riguardava la ponderazione tra l’interesse della compagnia a garantire la prosecuzione dell’attività e quello dei dipendenti a tutelare la propria integrità personale.

Le due assistenti di volo hanno sostenuto nel corso dei procedimenti due argomenti principali: l’assenza di una necessità aziendale dell’obbligo vaccinale per garantire il traffico aereo e il carattere sperimentale e rischioso dei vaccini Covid. Secondo le memorie dei loro avvocati, Therese Hintermann e Philipp Kruse, i vaccini basati sulla nuova tecnologia mRNA si trovavano ancora in fase sperimentale e, al momento dell’introduzione dell’obbligo, sicurezza ed efficacia non erano state dimostrate secondo gli standard abitualmente richiesti. Le ricorrenti hanno inoltre sostenuto, sulla base dei dati ufficiali citati nelle loro memorie, che il profilo di rischio fosse superiore a quello dei preparati autorizzati regolarmente.

ABF Schweiz contesta in particolare la ponderazione effettuata dai tribunali. Il comunicato riferisce che il Tribunale federale ha attribuito al carattere sperimentale dei vaccini un’importanza limitata e ha definito generalmente la vaccinazione un’ingerenza di intensità relativamente modesta. Secondo quanto riportato, l’interesse aziendale è stato considerato prevalente anche nell’ipotesi in cui, a causa dell’incertezza sugli effetti a lungo termine, la vaccinazione Covid fosse qualificata come una grave ingerenza nella sfera giuridica della persona interessata.

I legali delle assistenti di volo avevano inoltre richiamato il divieto di esperimenti medici senza consenso previsto dal Patto ONU II e dalla Costituzione federale, sostenendo che tale limite dovesse essere rispettato anche nei rapporti di diritto privato. Il comunicato sottolinea inoltre che il rifiuto della vaccinazione comportava il rischio di licenziamento e collega questo aspetto alla questione del consenso libero e informato.

ABF Schweiz ritiene che le due sentenze indeboliscano significativamente la posizione dei lavoratori e possano estendere il potere dei datori di lavoro nell’imporre misure mediche ai propri dipendenti. L’avvocato Philipp Kruse sostiene che la protezione contro la partecipazione involontaria a esperimenti medici ne risulti compromessa; i legali auspicano quindi una correzione attraverso ulteriori procedimenti giudiziari o un intervento del legislatore.

ABF Schweiz chiede infine un dibattito pubblico e politico sui limiti del potere direttivo dei datori di lavoro, sulle prove scientifiche necessarie per giustificare simili misure e sui meccanismi di protezione dei dipendenti. L’associazione sostiene che la tutela dell’integrità fisica non debba essere svuotata attraverso disposizioni adottate nell’ambito di rapporti di lavoro privati.

Fonte

Comunicato stampa ABF Schweiz del 17 settembre 2026

Approfondimenti

Sentenze del Tribunale federale

Swissmedic

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